Statuto

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1. È costituita una associazione denominata “ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA DI FORLÌ-CESENA (in breve “ISTORECOFC”) ETS” (in seguito anche “Istituto”), membro dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, riconosciuto giuridicamente con legge 16 gennaio 1967 n. 3, oggi “Istituto Nazionale Ferruccio Parri, Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea”.

2. L’Istituto è costituito nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto agli artt. 14 e seguenti del Codice civile, nonché in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 117 del 03/07/2017 e s.m.i.“Codice del Terzo settore”.

Art. 2 - SCOPI E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L’Istituto intende esercitare in via principale e senza scopo di lucro, attività di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali:

• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, anche editoriali (d.lgs. 117/17, art. 5, c. 1, lett. i);

• educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L. 53 del 28/03/2003 e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (d.lgs. 117/17, art. 5, c. 1, lett. d);

• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (d.lgs. 117/17, art. 5, c. 1, lett. f);

• ricerca scientifica di particolare interesse sociale (d.lgs. 117/17, art. 5, c. 1, lett. h);

• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (d.lgs. 117/17, art. 5, c. 1, lett. w);

• organizzazione e gestione di attività turistiche con finalità culturali e sociali (d.lgs. 117/17, art. 5, c. 1, lett. k);

• promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (d.lgs. 117/17, art. 5, c. 1, lett. v).

In particolare, nell’ambito delle suddette attività di interesse generale, l’Istituto si propone di:

a) reperire e curare in modo da consentire la consultazione da parte di ricercatori, studenti e di chi ne abbia interesse la raccolta delle testimonianze, dei documenti, delle pubblicazioni e di tutto ciò che riguarda la storia contemporanea con particolare riferimento al fascismo, all’antifascismo, al movimento e alla guerra di liberazione;

b) promuovere la conoscenza anche attraverso l’organizzazione di seminari, convegni, l’attribuzione di borse di studio e di ricerca, della formazione e sviluppo dello Stato democratico e repubblicano in Italia e del suo ordinamento costituzionale con particolare riferimento ai movimenti politici e militari della lotta di liberazione;

c) contribuire allo sviluppo e all’aggiornamento dell’insegnamento della storia nelle scuole anche collaborando alla predisposizione e attuazione di programmi didattici intesi a diffondere nelle scuole la conoscenza della storia contemporanea;

d) collaborare per la realizzazione di iniziative coerenti con le suddette finalità con università, istituti culturali, centri di ricerca, scuole, Enti locali facendo ricorso anche ad apposite convenzioni.

2. L’Istituto potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge.

Art. 3 - SOCI

1. Il numero di soci è illimitato. Possono aderire all’Istituto gli enti locali, le persone fisiche e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato senza fini di lucro, che condividono i valori dell’antifascismo e della Resistenza, i principi informatori, gli scopi e le finalità dell’Istituto.

L’accoglimento delle istanze di ammissione a socio deve essere deliberato dal Comitato direttivo ai sensi dell’art. 11 lett. M del presente Statuto nella prima riunione utile del Comitato Direttivo stesso. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. La qualità di socio comporta per tutti l’accettazione integrale del presente Statuto e il versamento della quota associativa.

In caso di diniego di ammissione, che dovrà essere motivato e comunicato in forma scritta dal Comitato direttivo, il candidato socio non ammesso potrà chiedere, entro 15 gg dalla comunicazione di rigetto, che si pronunci l’Assemblea dei soci, nella prima riunione utile.

Tutti i soci, persone fisiche e giuridiche, hanno diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette e hanno diritto al voto i soci iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati. I soci maggiorenni hanno diritto di votare in merito all’approvazione dei rendiconti consuntivi, alle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina del presidente e dei componenti gli organi direttivi e di controllo.

I soci iscritti da meno di un mese possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali e in particolare potrà prendere visione delle delibere assunte dagli organi sociali, facendone richiesta al Presidente; tale operazione avverrà presso la sede legale dell’Istituto o presso il luogo in cui i libri sociali vengono conservati.

La richiesta motivata di visionare altri documenti potrà e dovrà essere soddisfatta, sempre nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali (privacy).

2. I soci sono tenuti:

a) all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

b) al pagamento o rinnovo della quota associativa annuale, entro il termine stabilito dal Comitato Direttivo.

Il socio può essere dichiarato decaduto per mancato versamento della quota associativa nei termini previsti. Il socio che non rinnovi la propria adesione associativa attraverso il pagamento della quota annuale, entro il termine stabilito dal Comitato Direttivo, sarà informato della sospensione dalle attività dell’Associazione, e qualora non provveda a regolarizzare la propria adesione, verrà dichiarato decaduto, senza ulteriore formalità.

A parziale deroga e con esclusivo riferimento alle amministrazioni comunali, laddove per una o più annualità l’ente si trovasse nella assoluta impossibilità di adempiere al versamento della quota associativa per cause straordinarie o superiori ragioni di pubblica necessità, il Comitato Direttivo potrà deliberare la sospensione temporanea della qualità di socio, senza dichiararne la decadenza.

Il socio può essere escluso dall’Istituto per gravi inadempienze agli obblighi statutari e per aver compiuto atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità dell’Istituto medesimo. L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio.

Ogni socio ha facoltà di recesso. La decisione va comunicata per iscritto al Presidente dell’Istituto nei termini previsti dall’art. 24 del C.C.

I soci recedenti, decaduti o esclusi non possono pretendere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Istituto.

Art. 4 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell’Istituto è dato:

a) dalle quote sociali;

b) dalle eventuali rendite patrimoniali ed eventuali proventi delle attività sociali;

c) da contributi finalizzati alla realizzazione di specifiche iniziative;

d) da donazioni, eredità, legati, erogazioni liberali di quanti apprezzino e condividono gli scopi dell’Istituto che abbiano volontà di contribuire al loro conseguimenti;

e) da proventi che possono pervenire all’Istituto in forza di norme legislative nazionali o regionali;

f) dal patrimonio librario o documentario, di arredi e strumenti vari e altri beni, mobili o immobili, che l’Istituto possiede.

2. I beni archivistici e bibliografici, materiali e immateriali, conservati e gestiti dall’Istituto sono beni inalienabili poiché dichiarati di “notevole valore storico” dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Emilia-Romagna.

3. Il patrimonio dell’Istituto, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle proprie finalità. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - DURATA

1. L’Istituto avrà durata sino al 31 dicembre 2070. L’Assemblea potrà deliberare la sua prosecuzione con la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 6 - ORGANI DELL’ISTITUTO

1. Organi dell’Istituto sono: l’Assemblea, il Comitato direttivo, il Presidente, l’Organo di controllo.

Gli incarichi sociali sono svolti a titolo gratuito.

2. Qualora vengano superati i limiti previsti dalla legge, l’Assemblea nominerà un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Qualora tutti i componenti dell’Organo di controllo siano Revisori legali dei conti iscritto nell’apposito registro, la revisione legale dei conti potrà essere affidata a questi.

Art. 7 - L’ASSEMBLEA

1. L’Assemblea è composta dalle persone fisiche socie dell’Istituto, nonché dal rappresentante nominato da ciascuna persona giuridica socia e dagli Enti Locali soci.

Ogni membro componente l’Assemblea dispone di un solo voto: egli può anche farsi rappresentare con delega scritta da un altro membro dell’Assemblea. Al delegato non possono essere attribuite più di tre deleghe. Non può essere attribuita delega ai componenti del Comitato direttivo nei casi di cui all’art. 21 C.C. secondo comma.

Art. 8 - CONVOCAZIONE

1. L’Assemblea è convocata dal presidente dell’Istituto. Essa si riunisce almeno due volte l’anno in via ordinaria, la prima per l’approvazione del bilancio preventivo e del programma annuale e/o poliennale, la seconda per l’approvazione del conto consuntivo, sulla base delle proposte del Comitato direttivo.

Può essere convocata in via straordinaria per deliberare in merito agli oggetti di sua competenza e su ogni questione le venga demandata dal Comitato direttivo. Deve essere convocata qualora ne faccia richiesta motivata un decimo degli associati.

L’Assemblea ordinaria o straordinaria viene convocata con lettera semplice o tramite posta elettronica, spedita ai soci almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza o mediante avviso da pubblicare su Resto del Carlino o Corriere Romagna (anche in versione on line) almeno 10 giorni prima sempre della data fissata per l’adunanza o con altro mezzo, ritenuto idoneo dal Presidente dell’Istituto, purché in quest’ultimo caso sia resa nota ai soci la data della sua convocazione almeno cinque giorni prima di quella fissata. Nella convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e gli oggetti da trattare.

2. L’Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, ad eccezione della deliberazione relativa al successivo art. 9 lett. i).

L’Assemblea in forma straordinaria convocata per la modifica di statuto, è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno tre/quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti (siano essi intervenuti o rappresentati per delega), in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre/quarti degli associati.

3. L’assemblea può tenersi per audio o video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sull’ordine del giorno. La riunione, salvo espressa diversa collocazione, si ritiene svolta nella sede dell’Istituto, Casa Saffi.

Art. 9 - COMPITI

1. Spetta all’Assemblea:

a) approvare il programma annuale e/o poliennale dell’Istituto;

b) approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi;

c) nominare e revocare i componenti del Comitato direttivo;

d) nominare e revocare, quando previsto, i componenti dell’Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti;

e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

f) approvare l’eventuale pianta organica dell’Istituto;

g) deliberare, su proposta del Comitato direttivo, in merito all’esclusione degli associati, i quali siano venuti meno allo Statuto o che abbiano compiuto atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità dell’Istituto;

h) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i) approvare le modifiche al presente Statuto;

l) deliberare su ogni questione le venga sottoposta dal Comitato direttivo;

m) deliberare su proposta del Comitato direttivo, in merito alle quote sociali;

n) deliberare, col voto favorevole dei 3/4 degli associati, in merito allo scioglimento dell’Istituto e alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto disposto dallo Statuto, nominando altresì il/i liquidatore/i, ovvero la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Istituto.

2. Di ogni adunanza dell’Assemblea va redatto specifico verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario dell’Istituto o, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente l’Assemblea nominato dal Presidente segretario dell’Assemblea stessa. Tale verbale viene letto e approvato all’adunanza dell’Assemblea successiva a quella cui si riferisce.

Art. 10 - COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato direttivo è composto da 13 membri eletti dall’Assemblea, di cui n. 5 (cinque) indicati dagli Enti Locali soci (1 per Comune di Forlì, 1 per Comune di Cesena, 1 per Provincia di Forlì-Cesena, 1 per i comuni dell’area forlivese, 1 per i comuni dell’area cesenate [attualmente espresso congiuntamente da Unione dei Comuni Valle del Savio e Unione Rubicone e Mare], n. 3 (tre) scelti fra i rappresentanti dell’associazionismo storico-culturale affine ai valori della Resistenza e ai principi informatori dell’Istituto (di cui siano soci), n. 5 (cinque) fra gli altri soci dell’Istituto. Gli amministratori sono rieleggibili.

2. Il Comitato direttivo elegge nel proprio seno uno o più Vice Presidenti. Il Comitato direttivo dura in carica 3 esercizi e si riunisce su convocazione del Presidente almeno quattro volte l’anno. Il Comitato direttivo è inoltre convocato qualora ne facciano richiesta motivata almeno 1/3 dei suoi componenti. Per la validità delle adunanze del Comitato direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le funzioni. Qualora taluno dei suoi componenti venga a cessare da tale funzione, l’Assemblea procede all’elezione di membri sostitutivi; tali membri restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Comitato direttivo in cui sono stati nominati.

3. La convocazione del Comitato direttivo è fatta dal presidente dell’Istituto mediante avviso scritto oppure inoltrato con mezzo elettronico che accerti la ricezione da parte dei destinatari da diramarsi almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, la convocazione può essere inoltrata almeno due giorni prima a ciascun consigliere.

La convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno delle materie da trattarsi. Delle riunioni del Comitato direttivo va redatto specifico verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario dell’Istituto o, in caso di assenza e impedimento, da uno dei componenti il Comitato direttivo all’uopo nominato dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 11 - COMPITI DEL COMITATO DIRETTIVO

1. Spetta al Comitato direttivo:

a) eleggere nel proprio seno il Presidente dell’Istituto;

b) deliberare in merito all’amministrazione e alla gestione dell’Istituto;

c) deliberare in merito all’attuazione dei programmi approvati dall’assemblea generale;

d) predisporre le linee programmatiche del piano annuale e/o poliennale per l’attività dell’Istituto;

e) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da presentare all’Assemblea generale entro i termini di legge;

f) deliberare le spese dell’Istituto secondo gli stanziamenti di bilancio;

g) deliberare in merito all’assunzione e agli stipendi del personale dipendente dell’Istituto come pianta organica, all’eventuale compenso per il Direttore e il Segretario;

h) deliberare in merito alla costituzione di commissioni scientifiche di consulenza storica e archivistica che assistano l’Istituto nelle iniziative culturali e nell’attività di ricerca e ai vari rapporti giuridici conseguenti;

i) conferire incarichi e stabilire compensi da corrispondere a persone che, al di fuori di un rapporto di dipendenza organica con l’Istituto, prestino opera a favore dello stesso;

l) nominare, fuori dal proprio seno, il Direttore e il Segretario, i quali durano in carica quanto il Comitato direttivo che li ha nominati e possono essere rinominati, sempre per lo stesso periodo temporale, più volte; il Direttore e il Segretario partecipano alle riunioni del Comitato direttivo senza diritto di voto; possono far constatare a verbale la loro opinione sulle varie deliberazioni;

m) deliberare, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, in ordine all’ammissione dei soci;

n) approvare il Regolamento per il funzionamento della Biblioteca dell’Istituto e di quant’altro è oggetto di consultazione, di studio e di prestito;

o) compiere tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dal presente Statuto e dalle leggi all’Assemblea e al Presidente;

p) proporre all’Assemblea di deliberare in merito alle quote sociali di cui all’art. 4 lett. A) del presente Statuto;

q) nominare il tesoriere dell’Istituto, anche fuori dal proprio seno e da quello dell’Assemblea.

Il Comitato direttivo nomina i rappresentanti dell’Istituto nel Consiglio dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex INSMLI – Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia) o di altri Enti o Associazioni ai quali aderisce.

Art. 12 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Istituto. Esso inoltre convoca, presiede e coordina l’Assemblea e il Comitato direttivo e ne fissa l’o.d.g. dei lavori. È tenuto all’esecuzione delle deliberazioni degli organi dell’Istituto. Il Presidente può delegare in tutto o in parte le sue competenze ai Vice Presidenti. In caso di vacanza, assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente più anziano di età. Nessuno può essere nominato Presidente o Vice Presidente per più di tre mandati consecutivi. Il Presidente è tenuto a trasmettere agli Enti Locali soci ogni anno il bilancio consuntivo, il programma poliennale e una relazione morale sull’andamento dell’Istituto.

2. Presidente, Vicepresidenti, Direttore e Segretario si riuniscono in Ufficio di Presidenza, per organizzare e coordinare le attività dell’Istituto.

Art. 13 - IL PERSONALE

1. L’Istituto per il suo funzionamento può avvalersi di personale dipendente o con contratto d’opera e di personale dipendente da Enti pubblici, dallo Stato e da altre persone giuridiche pubbliche o private, messo a sua disposizione secondo i loro ordinamenti.

Art. 14 - IL SEGRETARIO DELL’ISTITUTO

1. È socio dell’Istituto o rappresentante di persona giuridica socia. È responsabile dell’organizzazione tecnica e funzionale interna necessaria all’attuazione dei programmi dell’Istituto, redige i verbali dei lavori dell’Assemblea e del Comitato direttivo, che sottoscrive col Presidente, ha la tenuta di tutti gli atti amministrativi e contabili dell’Istituto. Coordina le attività della biblioteca, dell’archivio storico e corrente, della cineteca, emeroteca e videoteca. Nell’esecuzione delle funzioni si avvale eventualmente del personale di cui al precedente art. 13, che coordina e del quale è responsabile. Risponde dei suoi atti al Presidente e al Comitato direttivo.

Art. 15 - IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO

1. È responsabile dell’attività culturale e scientifica dell’Istituto. Risponde dei suoi atti al Presidente e al Comitato direttivo. È tenuto all’esecuzione delle decisioni degli organi dell’Istituto in merito alle iniziative scientifiche e culturali da intraprendere.

Convoca e presiede le adunanze delle commissioni di cui all’art. 11 lett. h). Può essere nominato dal Comitato direttivo anche fra i non soci dell’Istituto.

Art. 16 - L’ORGANO DI CONTROLLO

1. L’Organo di controllo è nominato dall’Assemblea, se obbligatorio per legge.

2. L’Organo di controllo è formato da un unico componente, scelto fra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 c.c., dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Non costituisce causa di ineleggibilità essere associato dell’Istituto. Qualora l’unico componente venga a cessare dalla propria funzione l’Assemblea procederà all’elezione del sostituto, che resterà in carica fino fino alla naturale scadenza dell’Organo di Controllo.

3. L’Organo di controllo:

- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8/6/01, n. 231, qualora applicabili;

- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

4. L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. L’Organo di Controllo riferisce all’Assemblea e partecipa alle sue sedute e a quelle del Comitato direttivo.

Art. 17 – CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1. I soci enti pubblici locali erogano annualmente all’Istituto un contributo associativo, per il sostegno e il buon funzionamento dello stesso, non inferiore a:

- Comune di Forlì: € 12.900;

- Comune di Cesena: € 10.000;

- Comuni dei Comprensori di Forlì e di Cesena con più di 10.000 abitanti: € 500,00;

- Comuni con meno di 10.000 abitanti: € 250,00;

I contributi associativi potranno essere annualmente adeguate in base all’indice del costo della vita su delibera delle singole amministrazioni.

2. I contributi associativi degli altri soci sono stabilite annualmente dal Comitato direttivo secondo predisposto dall’art. 11 lettera p.

Art. 18 - INIZIATIVE DELL’ISTITUTO A FAVORE DELLE COMUNITÀ LOCALI

1. L’Istituto nel perseguimento delle sue finalità civiche e di utilità sociale effettuerà, con propri mezzi e proprio personale, a favore dell’Amministrazione provinciale di Forlì - Cesena e dei Comuni di Forlì e Cesena e degli altri Comuni soci attività ed iniziative nelle materie di cui alle lett. a), b), c), d), dell’art. 2, comma 2 e garantirà la più ampia collaborazione per lo svolgimento delle attività e delle iniziative richieste dai suddetti Enti, sempre in relazione a tali materie, senza alcun onere a carico degli stessi, ad eccezione di quelli che l’Istituto potrebbe incontrare, oltre i suoi normali oneri di personale e di funzionamento. Tali spese aggiuntive vanno preventivate dall’Istituto e rese note al committente di cui sopra per le deliberazioni del caso da parte di questi e per la definizione delle relative reciproche obbligazioni.

L’Amministrazione provinciale di Forlì - Cesena, i Comuni di Forlì e di Cesena e gli altri Comuni soci potranno usufruire, senza alcun onere, del materiale dell’Istituto (Biblioteca, cineteca, ecc.) per iniziative culturali, scolastiche, economiche, sociali, che non abbiano fini di lucro.

Art. 19 - SEDE

1. L’Istituto ha sede legale in Forlì presso la Casa Saffi - Via Albicini n. 25 e una sede decentrata in Cesena. Può operare anche con uffici propri decentrati sul territorio provinciale e può dar vita ad altre sezioni decentrate.

Art. 20 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell’Istituto, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del D.lgs. 3.7.2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) reso secondo le modalità ivi indicate, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente (assemblea) che perseguano fini riconducibili in tutto o in parte a quelli dell’Istituto o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 21 – ANNO SOCIALE

1. L’anno sociale e gli esercizi finanziari coincidono con l’anno solare e vanno dall’1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 22 – NORME DI RINVIO E TRANSITORIE

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolamentato dal presente Statuto, si applicano le norme del D.lgs. 3.7.2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), del Codice Civile, e le altre leggi vigenti in materia.

2. Le modifiche relative alla disciplina dei mandati consecutivi si applicano a decorrere dai rinnovi degli organi successivi all’approvazione delle modifiche statutarie. I mandati in corso di espletamento alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie non si computano ai fini del numero massimo di mandati consecutivi per Presidente e VicePresidenti di cui all’articolo 12, comma 1.